Art. 2931
Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2931
Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
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La disposizione stabilisce cosa accade quando una persona non compie un'azione o un'attività a cui era tenuta. In questo caso, chi ha diritto alla prestazione può fare in modo che l'obbligo venga eseguito ugualmente. I costi sostenuti per compiere tale attività sono posti a carico del soggetto inadempiente. Il tutto deve avvenire secondo le forme e i procedimenti stabiliti dal codice di procedura civile.
La norma mira a tutelare l'avente diritto garantendogli la realizzazione concreta dell'attività dovuta anche in caso di inadempimento, ponendo i relativi costi a carico del debitore.
Si applica a chi ha diritto a una prestazione di fare (avente diritto) e a chi è tenuto a eseguirla ma non vi provvede (obbligato).
Un'impresa edile si impegna a riparare il muro di cinta di un proprietario ma non esegue i lavori concordati. Il proprietario può far eseguire l'opera da un'altra ditta, addebitando tutte le spese sostenute all'impresa inadempiente secondo le forme previste dal codice di procedura civile.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di fare, l'obbligato deve subire l'esecuzione dell'attività e sostenerne le relative spese.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.