Art. 2931 · Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 2931

3223 / 3261

Esecuzione forzata degli obblighi di fare.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2931