CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 2931
3223 / 3261Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2931