CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 2935
Decorrenza della prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2935