CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2935

Decorrenza della prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2935

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