CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 2936
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2936