CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. II

Art. 2941

Sospensione per rapporti tra le parti.

In vigore dal 29 gen 2026
La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all' o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall' per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2941

In sintesi

Questo articolo elenca specifiche situazioni e rapporti in cui il conteggio del tempo necessario per la prescrizione di un diritto si ferma temporaneamente. Il blocco opera, ad esempio, tra marito e moglie, tra genitori e figli, o tra tutori/curatori e le persone loro affidate fino all'approvazione del conto finale. La sospensione riguarda anche i rapporti con l'eredità accettata con beneficio d'inventario e le azioni di responsabilità delle persone giuridiche verso i propri amministratori finché sono in carica. Infine, il tempo della prescrizione si ferma a favore del creditore se il debitore ha nascosto con dolo l'esistenza del debito, fino alla scoperta dell'inganno.

Perché esiste questa norma

La norma serve a sospendere il decorso della prescrizione quando particolari legami personali, familiari, di protezione o di amministrazione tra le parti renderebbero difficile o inopportuno far valere un proprio diritto.

A chi si applica

Si applica a soggetti legati da vincoli di coniugio, genitorialità, tutela, curatela, amministrazione di beni altrui o cariche societarie, nonché a eredi beneficiati e a debitori che occultano dolosamente i propri debiti.

Esempio pratico

Una persona vanta un credito nei confronti del coniuge o del proprio genitore. Per tutta la durata del matrimonio o dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il termine per far valere il credito rimane sospeso e non rischia di estinguersi per prescrizione.

Cosa è cambiato

Il numero 2 del primo comma (riguardante i rapporti tra chi esercita la potestà/responsabilità sui figli e i soggetti sottoposti) è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 210, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 92, comma 1). Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 952/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 7 del primo comma (relativo agli amministratori di persone giuridiche).

Domande frequenti

Cosa accade se un debitore nasconde con l'inganno l'esistenza di un debito?La prescrizione a favore del creditore rimane sospesa per tutto il tempo in cui il debito è tenuto nascosto, riprendendo a decorrere solo dopo che il dolo viene scoperto.
La prescrizione tra tutore e persona tutelata decorre fin da subito?No, la prescrizione rimane sospesa fino a quando non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto disposto dall'articolo 387 per le azioni di tutela.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di persone giuridiche possono prescriversi mentre sono in carica?No, la prescrizione per le azioni di responsabilità promosse dalle persone giuridiche contro i loro amministratori rimane sospesa finché questi ultimi rimangono in carica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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