Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2941