CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 1

Art. 2946

Prescrizione ordinaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2946

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo