CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 1
Art. 2946
Prescrizione ordinaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2946