CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 2
Art. 2950
Prescrizione del diritto del mediatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2950