CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 2

Art. 2950

Prescrizione del diritto del mediatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2950

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