CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 2

Art. 2951

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.

In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2951

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