CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 2
Art. 2951
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2951