Art. 2954
Prescrizione di sei mesi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2954
Prescrizione di sei mesi.
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La disposizione prevede che il diritto di richiedere il pagamento per l'alloggio e per i pasti forniti si prescriva nel termine di sei mesi. Questo limite temporale riguarda sia l'attività di albergatori e osti, sia quella di chiunque altro offra alloggio, con o senza vitto. Trascorso questo periodo di tempo, il credito non può più essere fatto valere secondo le regole ordinarie.
La norma stabilisce un termine molto breve di prescrizione per i crediti legati all'ospitalità e alla ristorazione, rapporti che di regola vengono saldati nell'immediato.
Si applica ad albergatori, osti e a tutti i soggetti che forniscono alloggio, con o senza pensione, nonché ai clienti che usufruiscono di tali servizi.
Un cliente soggiorna e consuma pasti presso una locanda senza saldare il conto al momento della partenza. L'oste ha a disposizione sei mesi di tempo per richiedere formalmente il pagamento di quanto dovuto per vitto e alloggio prima che il relativo diritto si prescriva.
Perdita del diritto di esigere il credito per vitto e alloggio decorso il termine di sei mesi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.