CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 3
Art. 2959
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2959