CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2959

Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2959

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