CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2961

Restituzione di documenti.

In vigore dal 19 apr 1942
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2961

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