CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 4

Art. 2962

Compimento della prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2962

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