CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 4
Art. 2962
3254 / 3261Compimento della prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2962