CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo II

Art. 2964

Inapplicabilità di regole della prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2964

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