CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo II

Art. 2968

Diritti indisponibili.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza nè possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2968

In sintesi

L'articolo stabilisce che i privati non hanno il potere di modificare le regole legali previste per la decadenza quando questa riguarda materie sottratte alla loro disponibilità. Inoltre, le parti non possono decidere di rinunziare alla decadenza stessa se essa è fissata direttamente dalla legge per tali materie. In questi ambiti protetti, la disciplina stabilita dalla legge resta obbligatoria e prevale su qualsiasi diversa volontà dei soggetti coinvolti.

Perché esiste questa norma

La norma tutela l'interesse generale vietando accordi privati sui termini di decadenza quando si tratta di materie e diritti che la legge sottrae alla disponibilità delle parti.

A chi si applica

Si applica a tutte le parti coinvolte in situazioni o rapporti giuridici regolati da decadenze legali in materie sottratte alla loro disponibilità.

Esempio pratico

Due persone coinvolte in una controversia su una materia sottratta alla loro disponibilità decidono di accordarsi per allungare un termine di decadenza stabilito dalla legge o per non applicarlo. In base a questa norma, tale accordo non è consentito e non produce effetti sulla disciplina legale.

Domande frequenti

Le parti possono accordarsi per modificare i termini di decadenza stabiliti dalla legge?No, se la decadenza è stabilita dalla legge in una materia sottratta alla disponibilità delle parti, la disciplina legale non può essere modificata.
È possibile rinunziare alla decadenza prevista dalla legge?Le parti non possono rinunziare alla decadenza quando questa è stabilita dalla legge in materie sottratte alla loro disponibilità.
Cosa si intende per materie sottratte alla disponibilità delle parti?Sono quegli ambiti e materie in cui la legge non consente ai privati di disporre liberamente dei propri diritti o di derogare alle regole stabilite.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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