Art. 2968
Diritti indisponibili.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2968
Diritti indisponibili.
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L'articolo stabilisce che i privati non hanno il potere di modificare le regole legali previste per la decadenza quando questa riguarda materie sottratte alla loro disponibilità. Inoltre, le parti non possono decidere di rinunziare alla decadenza stessa se essa è fissata direttamente dalla legge per tali materie. In questi ambiti protetti, la disciplina stabilita dalla legge resta obbligatoria e prevale su qualsiasi diversa volontà dei soggetti coinvolti.
La norma tutela l'interesse generale vietando accordi privati sui termini di decadenza quando si tratta di materie e diritti che la legge sottrae alla disponibilità delle parti.
Si applica a tutte le parti coinvolte in situazioni o rapporti giuridici regolati da decadenze legali in materie sottratte alla loro disponibilità.
Due persone coinvolte in una controversia su una materia sottratta alla loro disponibilità decidono di accordarsi per allungare un termine di decadenza stabilito dalla legge o per non applicarlo. In base a questa norma, tale accordo non è consentito e non produce effetti sulla disciplina legale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.