CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II
Art. 2966
Cause che impediscono la decadenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2966