CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo II

Art. 2965

Decadenze stabilite contrattualmente.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2965

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