CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II
Art. 2965
3257 / 3261Decadenze stabilite contrattualmente.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2965