CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2960

Delazione di giuramento.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi indicati dagli , colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2960

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