CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 3
Art. 2960
Delazione di giuramento.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi indicati dagli , colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2960