Art. 2960 · Delazione di giuramento.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2960

3252 / 3261

Delazione di giuramento.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi indicati dagli , colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2960