Art. 2969
Rilievo d'ufficio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2969
Rilievo d'ufficio.
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In linea generale, il giudice non può accertare o dichiarare la decadenza di propria iniziativa se non è una delle parti a richiederlo. Esiste tuttavia un'eccezione quando la questione riguarda materie che le parti non possono liberamente gestire o disporre. In questi specifici casi di diritti indisponibili, il giudice ha il dovere di rilevare d'ufficio le cause che rendono l'azione improponibile.
La norma stabilisce il principio generale secondo cui spetta alle parti far valere la decadenza, limitando l'intervento autonomo del giudice ai soli casi in cui siano coinvolte materie sottratte alla loro disponibilità.
Si applica ai giudici e alle parti coinvolte in un giudizio in cui si pone una questione di decadenza o di improponibilità dell'azione.
In una causa civile ordinaria su diritti disponibili, una parte agisce oltre i termini di decadenza ma l'altra parte non solleva l'eccezione; in questo caso il giudice non può rilevare la decadenza d'ufficio. Se invece la controversia riguarda una materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice stesso deve rilevare la causa di improponibilità anche se nessuno lo ha richiesto.
Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio le cause d'improponibilità dell'azione esclusivamente nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.