CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II
Art. 2969
3261 / 3261Rilievo d'ufficio.
In vigore dal 19 apr 1942
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Roma, addì 16 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
GRANDI
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2969