Art. 2968 · Diritti indisponibili.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II

Art. 2968

3279 / 3280

Diritti indisponibili.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza nè possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2968