CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II
Art. 2964
3256 / 3261Inapplicabilità di regole della prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2964