CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 3
Art. 2954
3246 / 3261Prescrizione di sei mesi.
In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2954