CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 2

Art. 2953

Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2953

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