CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 2

Art. 2948

Prescrizione di cinque anni.

In vigore dal 1 gen 1998
Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2948

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