CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. III

Art. 2943

Interruzione da parte del titolare.

In vigore dal 17 apr 1994
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2943

In sintesi

La disposizione elenca gli atti con cui il titolare del diritto interrompe la prescrizione. Questo effetto si ottiene notificando l'atto con cui si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) oppure proponendo una domanda durante una causa già in corso, anche se il giudice a cui ci si è rivolti risulta incompetente. La prescrizione si interrompe inoltre con qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore. Infine, produce lo stesso effetto l'atto notificato con cui si avvia un procedimento arbitrale, formulando la domanda e provvedendo alla nomina degli arbitri in base a un compromesso o clausola compromissoria.

Perché esiste questa norma

La norma serve a tutelare il titolare di un diritto, consentendogli di bloccare il decorso della prescrizione quando compie atti formali per far valere o tutelare la propria pretesa.

A chi si applica

Si applica a chiunque sia titolare di un diritto e intenda farlo valere nei confronti del debitore o della controparte.

Esempio pratico

Un creditore invia un atto formale al debitore per costituirlo in mora prima della scadenza del termine di prescrizione. Tale iniziativa interrompe il decorso del tempo previsto per la prescrizione del debito.

Adempimenti e conseguenze

Per produrre l'interruzione della prescrizione è necessario notificare l'atto iniziale di un giudizio, proporre una domanda in causa, compiere un atto valido di costituzione in mora o notificare l'atto di avvio dell'arbitrato con nomina degli arbitri.

Cosa è cambiato

Con l'art. 25, comma 1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25 è stato modificato il quarto comma dell'articolo 2943.

Domande frequenti

Cosa accade se la causa viene avviata davanti a un giudice incompetente?L'interruzione della prescrizione si verifica ugualmente, anche se il giudice adito risulta privo di competenza.
Quali tipi di giudizio consentono di interrompere la prescrizione al momento della notifica dell'atto iniziale?La notifica dell'atto introduttivo interrompe la prescrizione sia per i giudizi di cognizione, sia per quelli di tipo conservativo o esecutivo.
Come si interrompe la prescrizione se è previsto un arbitrato?Si interrompe con l'atto notificato con cui la parte manifesta la volontà di avviare il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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