Art. 2943
Interruzione da parte del titolare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2943
Interruzione da parte del titolare.
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La disposizione elenca gli atti con cui il titolare del diritto interrompe la prescrizione. Questo effetto si ottiene notificando l'atto con cui si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) oppure proponendo una domanda durante una causa già in corso, anche se il giudice a cui ci si è rivolti risulta incompetente. La prescrizione si interrompe inoltre con qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore. Infine, produce lo stesso effetto l'atto notificato con cui si avvia un procedimento arbitrale, formulando la domanda e provvedendo alla nomina degli arbitri in base a un compromesso o clausola compromissoria.
La norma serve a tutelare il titolare di un diritto, consentendogli di bloccare il decorso della prescrizione quando compie atti formali per far valere o tutelare la propria pretesa.
Si applica a chiunque sia titolare di un diritto e intenda farlo valere nei confronti del debitore o della controparte.
Un creditore invia un atto formale al debitore per costituirlo in mora prima della scadenza del termine di prescrizione. Tale iniziativa interrompe il decorso del tempo previsto per la prescrizione del debito.
Per produrre l'interruzione della prescrizione è necessario notificare l'atto iniziale di un giudizio, proporre una domanda in causa, compiere un atto valido di costituzione in mora o notificare l'atto di avvio dell'arbitrato con nomina degli arbitri.
Con l'art. 25, comma 1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25 è stato modificato il quarto comma dell'articolo 2943.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.