Art. 2943 · Interruzione da parte del titolare.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. III

Art. 2943

3235 / 3261

Interruzione da parte del titolare.

In vigore dal 17 apr 1994
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2943