CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 2943
3235 / 3261Interruzione da parte del titolare.
In vigore dal 17 apr 1994
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2943