Art. 2942
Sospensione per la condizione del titolare.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2942
Sospensione per la condizione del titolare.
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La disposizione stabilisce che il conteggio del tempo necessario per la prescrizione di un diritto si ferma temporaneamente in specifiche circostanze. In particolare, il corso della prescrizione si sospende a danno dei minori non emancipati e degli interdetti per infermità mentale che siano privi di un rappresentante legale, protraendosi fino a sei mesi dopo la nomina di quest'ultimo o la fine dell'incapacità. Inoltre, la sospensione opera in tempo di guerra per i militari in servizio, gli appartenenti alle forze armate e le persone al loro seguito per motivi di servizio, secondo quanto stabilito dalle leggi di guerra.
La norma mira a tutelare i soggetti che si trovano in una condizione di incapacità o di impedimento legata a situazioni straordinarie, evitando che la perdita dei loro diritti per decorso del tempo avvenga quando non possono esercitarli direttamente o non hanno chi li rappresenti.
Si applica ai minori non emancipati, agli interdetti per infermità di mente privi di rappresentante legale, nonché ai militari in servizio, agli appartenenti alle forze armate dello Stato e a coloro che si trovano al loro seguito per ragioni di servizio in tempo di guerra.
Un minore privo di genitori o tutore è titolare di un diritto di credito verso un terzo. Il termine di prescrizione per riscuotere la somma non decorre per tutto il periodo in cui il minore resta senza rappresentante legale, e ricomincerà a decorrere solo dopo che saranno trascorsi sei mesi dalla nomina di un tutore o dal raggiungimento della maggiore età.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.