CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. II

Art. 2942

Sospensione per la condizione del titolare.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2942

In sintesi

La disposizione stabilisce che il conteggio del tempo necessario per la prescrizione di un diritto si ferma temporaneamente in specifiche circostanze. In particolare, il corso della prescrizione si sospende a danno dei minori non emancipati e degli interdetti per infermità mentale che siano privi di un rappresentante legale, protraendosi fino a sei mesi dopo la nomina di quest'ultimo o la fine dell'incapacità. Inoltre, la sospensione opera in tempo di guerra per i militari in servizio, gli appartenenti alle forze armate e le persone al loro seguito per motivi di servizio, secondo quanto stabilito dalle leggi di guerra.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i soggetti che si trovano in una condizione di incapacità o di impedimento legata a situazioni straordinarie, evitando che la perdita dei loro diritti per decorso del tempo avvenga quando non possono esercitarli direttamente o non hanno chi li rappresenti.

A chi si applica

Si applica ai minori non emancipati, agli interdetti per infermità di mente privi di rappresentante legale, nonché ai militari in servizio, agli appartenenti alle forze armate dello Stato e a coloro che si trovano al loro seguito per ragioni di servizio in tempo di guerra.

Esempio pratico

Un minore privo di genitori o tutore è titolare di un diritto di credito verso un terzo. Il termine di prescrizione per riscuotere la somma non decorre per tutto il periodo in cui il minore resta senza rappresentante legale, e ricomincerà a decorrere solo dopo che saranno trascorsi sei mesi dalla nomina di un tutore o dal raggiungimento della maggiore età.

Domande frequenti

Quando ricomincia a decorrere la prescrizione per un minore o un interdetto dopo la nomina del rappresentante legale?La prescrizione riprende il suo corso ordinario una volta trascorsi sei mesi dalla nomina del rappresentante legale o dalla cessazione dello stato di incapacità.
La prescrizione è sempre sospesa per tutti i minori?No, la sospensione riguarda i minori non emancipati e specificamente per il periodo in cui risultano privi di un rappresentante legale.
Per quanto tempo rimane sospesa la prescrizione per i militari in tempo di guerra?La prescrizione rimane sospesa per il periodo di tempo indicato dalle specifiche disposizioni delle leggi di guerra.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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