CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 2942
3234 / 3261Sospensione per la condizione del titolare.
In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2942