CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2939

Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2939

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