Art. 2939 · Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2939

3231 / 3261

Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2939