CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2937

Rinunzia alla prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2937

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