CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 2932
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2932