CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2928
Assegnazione di crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2928