CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 3

Art. 2928

Assegnazione di crediti.

In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2928

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo