CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 2933

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2933

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