CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 2933
3225 / 3261Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2933