CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 3

Art. 2924

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.

In vigore dal 19 apr 1942
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2924

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