CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 3

Art. 2922

Vizi della cosa. Lesione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2922

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