CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2922
3214 / 3261Vizi della cosa. Lesione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2922