CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 2937
3229 / 3261Rinunzia alla prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2937