CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 2
Art. 2953
3245 / 3261Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
In vigore dal 19 apr 1942
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2953