Art. 2946 · Prescrizione ordinaria.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 1

Art. 2946

3238 / 3261

Prescrizione ordinaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2946