Art. 2925 · Norme applicabili all'assegnazione forzata.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3

Art. 2925

3236 / 3280

Norme applicabili all'assegnazione forzata.

In vigore dal 19 apr 1942
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2925