Art. 2916 · Ipoteche e privilegi.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 2

Art. 2916

3208 / 3261

Ipoteche e privilegi.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2916