CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2691
Altre domande e atti soggetti a trascrizione.
In vigore dal 17 apr 1994
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell', le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell', per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2691