CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2694

Richiamo di altre leggi.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2694

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