CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 2699

Atto pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2699

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