CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2703
Sottoscrizione autenticata.
In vigore dal 19 apr 1942
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2703